{"id":475,"date":"2021-05-11T06:28:00","date_gmt":"2021-05-11T06:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cookiebot.com\/it\/?p=475"},"modified":"2026-03-12T08:32:53","modified_gmt":"2026-03-12T08:32:53","slug":"planet49-cgue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cookiebot.com\/it\/planet49-cgue\/","title":{"rendered":"Il consenso attivo e Planet49 | CGUE | GDPR &#038; ePR"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/manage.cookiebot.com\/it\/signup\">Prova Cookiebot gratuitamente per 14 giorni<\/a>... o per sempre, se il tuo sito \u00e8 di piccole dimensioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-e-consentito-preselezionare-i-cookie\">\u00c8 consentito preselezionare i cookie?<\/h2>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2019-10\/cp190125it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">comunicato stampa ufficiale<\/a>&nbsp;della CGUE dissipa ogni dubbio: si intitola \u201c<strong>Per l\u2019installazione di cookie \u00e8 necessario il consenso attivo degli utenti di Internet<\/strong>\u201d e chiarisce inequivocabilmente che&nbsp;<em>\"una casella di spunta preselezionata \u00e8 pertanto insufficiente\"<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 consentito preselezionare i cookie non <strong>strettamente necessari<\/strong>, <strong>indipendentemente dal fatto che i dati trattati siano classificati come personali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/media\/4348\/consent_it.png?width=500&amp;\" alt=\"Logo banner powered by Cookiebot by Usercentrics\" width=\"770\" height=\"449\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Uno dei banner di consenso validi nell'UE, secondo la sentenza della CGUE.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-linee-guida-dell-edpb-sul-consenso-valido\"><strong>Le linee guida dell\u2019EDPB sul consenso valido<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Nel maggio 2020 <a href=\"\/en\/edpb-guidelines\/\">il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato delle linee guida sul consenso valido nell'UE<\/a>. Le linee guida dell'EDPB rafforzano s\u00ec la decisione della CGUE sul caso Planet49, ma trattano anche altri aspetti relativi a ci\u00f2 che costituisce un consenso valido ai sensi del GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>Le linee guida dell'EDPB specificano che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le caselle preselezionate non sono consentite sui banner di consenso.<\/li>\n\n\n\n<li>Lo scorrimento e la continuazione della navigazione non costituiscono un consenso valido.<\/li>\n\n\n\n<li>I cookie wall (consenso forzato) non sono una forma valida di consenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><a href=\"\/en\/edpb-guidelines\/\">Per saperne di pi\u00f9 sulle linee guida dell\u2019EDPB sul consenso valido, leggi qui.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-cgue-e-planet49\">La CGUE e Planet49<\/h2>\n\n\n\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (CGUE) \u00e8 il pi\u00f9 alto organo giuridico dell\u2019UE. \u00c8 costituita da un giudice per ogni paese membro, oltre a undici avvocati generali.<\/p>\n\n\n\n<p>La CGUE interpreta il diritto dell\u2019UE per assicurarsi che venga applicato uniformemente in tutti i paesi dell\u2019UE, dirime le controversie legali tra i governi nazionali e le istituzioni dell\u2019UE e, in questo caso, interpreta il diritto dell\u2019UE per stabilire precedenti giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-caso-planet49\">Il caso Planet49<\/h3>\n\n\n\n<p>Per capire il contesto della sentenza della CGUE sul consenso valido nell'UE, illustriamo brevemente il caso di <strong>Planet49<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra un romanzo di fantascienza degli anni '50, ma invece \u00e8 una societ\u00e0 tedesca di gaming online che nel 2013 ha organizzato una lotteria promozionale online, per partecipare alla quale gli utenti dovevano fornire informazioni personali.<\/p>\n\n\n\n<p>I campi di inserimento, dove gli utenti dovevano inserire i propri dati, erano affiancati da due testi informativi e da altrettante caselle, <strong>una delle quali preselezionata<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.consumersinternational.org\/members\/members\/federation-of-german-consumer-organisations-vzbv\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Federazione delle organizzazioni dei Consumatori tedeschi<\/a>&nbsp;(VZBV) ha contestato, nei tribunali tedeschi, il metodo utilizzato da Planet49 per ottenere il consenso degli utenti, sollecitando infine la CGUE ad interpretare il diritto dell\u2019UE al fine di verificare se il consenso tramite caselle preselezionate fosse in generale una valida forma di consenso a livello eurounitario.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza della CGUE di marted\u00ec 1\u00b0 ottobre 2019 non ha soltanto dissipato ogni dubbio sul caso Planet49: crea anche, infatti, un importante precedente per l'interpretazione reciproca delle legislazioni dell'UE in materia di privacy.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=D44FDA1DC288CA9D19D0024378450D28?text=&amp;docid=218462&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1515223\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La sentenza integrale della CGUE in italiano.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-sentenza-della-cgue-sulla-validita-del-consenso\">La sentenza della CGUE sulla validit\u00e0 del consenso<\/h2>\n\n\n\n<p>La sentenza della CGUE pu\u00f2 essere interpretata come un filo conduttore tra la <strong>Direttiva ePrivacy<\/strong>&nbsp;del 2002 (modificata nel 2009), la precedente <strong>direttiva del 1995<\/strong>&nbsp;e il <strong>regolamento generale sulla protezione dei dati<\/strong>&nbsp;(GDPR) del 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali normative UE sulla privacy mirano a <strong>proteggere gli utenti da qualsiasi ingerenza nella loro vita privata<\/strong>&nbsp;e, in particolare, dal rischio che tecnologie di identificazione nascoste, come i cosiddetti \u201chidden identifiers\u201d, accedano ai terminali informatici a loro insaputa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized is-style-cb-rounded\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/media\/3726\/1200px-flag_of_europesvg.png?width=405&amp;height=270\" alt=\"Active consent means explicit consent, according to the CJEU ruling.\" width=\"770\" height=\"513\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La sentenza UE sul consenso valido comporta modifiche nelle pratiche di analisi del comportamento degli utenti sui siti internet.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La sentenza della CGUE riguarda l\u2019interpretazione dell\u2019Articolo 2(f) e dell\u2019Articolo 5(3) della <strong>Direttiva ePrivacy<\/strong>&nbsp;2002\/2009, in combinato disposto con l\u2019Articolo 2(h) della <strong>direttiva del 1995<\/strong>&nbsp;e l\u2019Articolo 6(1)(a) del <strong>Regolamento generale sulla protezione dei dati<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-esplicito-e-l-unico-consenso-valido-nell-ue-delibera-la-cgue\">\u201cIl consenso esplicito \u00e8 l\u2019unico consenso valido nell'UE\u201d, delibera la CGUE<\/h3>\n\n\n\n<p>La CGUE ha decretato che i suddetti articoli devono essere interpretati in modo tale che sia chiaro che, nel momento in cui l\u2019utente deve <strong>deselezionare una casella preselezionata<\/strong>&nbsp;per negare il proprio consenso, <strong>tale consenso non \u00e8 valido<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tutte-le-tipologie-di-dati-richiedono-il-consenso-esplicito\">Tutte le tipologie di dati richiedono il consenso esplicito<\/h3>\n\n\n\n<p>La CGUE ha inoltre precisato che nell'interpretazione degli articoli delle normative UE sulla privacy <strong>non fa alcuna differenza<\/strong>&nbsp;se le informazioni memorizzate siano o meno <strong>dati personali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-obbligo-di-informazione-sulla-durata-e-sull-accesso-di-terzi\">Obbligo di informazione sulla durata e sull'accesso di terzi<\/h3>\n\n\n\n<p>Inoltre, la CGUE ha anche stabilito che i siti web e i fornitori di servizi internet devono <strong>comunicare agli utenti la durata<\/strong>&nbsp;dei cookie presenti sul loro sito, nonch\u00e9 se <strong>terzi abbiano accesso o meno ai dati degli stessi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quadro-riassuntivo-sulla-cgue-e-il-consenso-valido\">Quadro riassuntivo sulla CGUE e il consenso valido<\/h2>\n\n\n\n<p>L'unica forma valida di consenso per il trattamento dei dati degli utenti nell'UE \u00e8 il consenso esplicito. Le caselle preselezionate sui banner per i cookie sono vietate, ad eccezione di quelle per i cookie strettamente necessari.<\/p>\n\n\n\n<p>Il consenso deve essere specifico e concesso attivamente dall'utente spuntando una casella, non deselezionando una casella gi\u00e0 spuntata. Inoltre, il consenso \u00e8 valido soltanto se gli utenti sono stati informati sulla durata dei cookie in funzione e sul fatto che terzi avranno accesso ai loro dati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consenso-esplicito-vs-consenso-implicito\">Consenso esplicito vs consenso implicito<\/h2>\n\n\n\n<p>Ora magari ti starai chiedendo cosa fare per gestire correttamente il consenso come assicurarti di essere conforme alla sentenza della CGUE, vincolante in tutti i 28 paesi dell\u2019UE?<\/p>\n\n\n\n<p>Facciamo chiarezza sulla terminologia\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>Il consenso esplicito, nella sentenza della CGUE, \u00e8 anche chiamato consenso attivo, perch\u00e9 considera il consenso come un\u2019azione attiva, affermativa e specifica da parte dell\u2019utente finale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consenso-esplicito\">Consenso esplicito<\/h3>\n\n\n\n<p>Finora il consenso esplicito \u00e8 stato ritenuto quella specifica tipologia di consenso che un sito deve ottenere quando tratta informazioni personali sensibili (quali opinioni politiche, credenze religiose e dati sulla salute).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, con la sentenza della CGUE, tutti i dati degli utenti \u2013 indipendentemente dal fatto che siano personali o sensibili, o che non lo siano \u2013 possono essere trattati solo dal momento in cui gli utenti finali accordano il loro consenso esplicito, noto anche come consenso attivo nella sentenza ufficiale della CGUE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consenso-implicito\">Consenso implicito<\/h3>\n\n\n\n<p>Il consenso implicito, invece, \u00e8 la tipologia di consenso che \u00e8 stata fino ad oggi valida nell'UE, posto che il tuo sito trattasse solamente dati personali (non dati personali sensibili).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo tipo di consenso \u00e8 anche noto come soft opt in. Poniamo che un utente visiti un sito web e gli appaia un banner di consenso ai cookie ma scelga di non cliccare \u201cokay\u201d e continui a scorrere o visiti un\u2019altra sottopagina sullo stesso dominio: ecco, questa attivit\u00e0 da parte dell\u2019utente equivale a un suo consenso valido, anche se non ne \u00e8 a conoscenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questa tipologia di consenso non \u00e8 pi\u00f9 valida nell\u2019UE.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rimane, tuttavia, una forma di consenso valida in altre legislazioni sulla privacy nel mondo, come la <a href=\"\/en\/lgpd\/\">LGPD brasiliana<\/a>, che ricalca da vicino il GDPR dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima della sentenza, un banner di consenso valido poteva contenere caselle preselezionate per i cookie necessari, di preferenza e statistici \u2013 ma non per quelli di marketing.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della sentenza della CGUE, solo i cookie necessari possono essere preselezionati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gestione-del-consenso-sul-tuo-sito-web\">Gestione del consenso sul tuo sito web<\/h2>\n\n\n\n<p>Con la sentenza della CGUE, i siti web non sono autorizzati ad avere banner di consenso ai cookie con caselle preselezionate. Noi di <a href=\"\/it\/\">Cookiebot<\/a>&nbsp;siamo in prima fila nella lotta per la privacy: tuteliamo la privacy dei tuoi utenti finali, fornendo contestualmente al tuo sito una gestione del consenso equilibrata e completa.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"\/it\/\">Cookiebot<\/a>&nbsp;\u00e8 una soluzione di gestione del consenso che ispeziona il tuo dominio e trova tutti i cookie e tracker, ne impedisce il funzionamento fino a quando gli utenti finali non ne abbiano dato il loro consenso esplicito e poi, in totale sicurezza, archivia a fini legali tutti i consensi degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/media\/4350\/cookiebot-by-usercentrics-blue.png?width=500&amp;\" alt=\"Logo banner powered by Cookiebot by Usercentrics\" width=\"572\" height=\"171\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La nostra soluzione per il consenso ti permette di rispettare la sentenza della CGUE.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"\/it\/\">Cookiebot<\/a>&nbsp;permette al tuo sito web di essere conforme alla sentenza della CGUE (alla Direttiva ePrivacy e al GDPR), cos\u00ec come ad altre leggi sulla privacy in tutto il mondo, dal <a href=\"\/en\/ccpa\/\">CCPA<\/a>&nbsp;alla <a href=\"\/en\/lgpd\/\">LGPD<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"\/it\/\">Prova oggi gratuitamente la nostra soluzione.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-conseguenze-per-te-titolare-o-gestore-del-sito-web\">Le conseguenze per te, titolare o gestore del sito web<\/h2>\n\n\n\n<p>La sentenza della CGUE ha conseguenze per quasi tutti i siti web nell'UE, a prescindere dalle dimensioni e dalla struttura, che non utilizzino soltanto i cookie strettamente necessari per il loro essenziale funzionamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza della CGUE ha conseguenze anche per i siti web <strong>al di fuori dell'UE<\/strong>. Se il tuo sito ha sede al di fuori dell'Europa, ma hai utenti europei e quindi tratti dati di cittadini europei, sei tenuto a seguire la sentenza della CGUE.<\/p>\n\n\n\n<p>Devi ottenere il <strong>consenso esplicito<\/strong>&nbsp;dei cittadini dell\u2019UE prima di installare sui loro dispositivi cookie non strettamente necessari.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-dati-analitici-e-consenso-valido\">Dati analitici e consenso valido<\/h3>\n\n\n\n<p>Non stupisce neppure che il rispetto della sentenza della CGUE comporti cambiamenti significativi in come gestisci il tuo sito web.<\/p>\n\n\n\n<p>Se, come la maggior parte dei siti web nel mondo, usi Google Analytics, Matomo o simili strumenti di analisi per ottimizzare il tuo sito e le sue funzionalit\u00e0, questa sentenza pu\u00f2 compromettere il flusso di informazioni e dati statistici.<\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9? Beh, non puoi avere caselle preselezionate sul tuo banner di consenso ai cookie, tranne per quelli strettamente necessari. Ci\u00f2 significa che dovrai fare affidamento sulla volont\u00e0 dei tuoi utenti di spuntare le categorie che ti forniscono informazioni statistiche e analitiche in merito al loro comportamento sul tuo dominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Essere conformi al precedente della CGUE in materia di privacy nell'UE significa una privacy molto pi\u00f9 forte e pi\u00f9 efficace per gli utenti finali, ma per il tuo sito web comporta invece - probabilmente - una perdita di dati analitici sugli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Al momento, questo \u00e8 il nuovo scenario per quanto riguarda la privacy nell'UE. Aumenta innegabilmente l\u2019attesa dell\u2019agognato Regolamento ePrivacy: consolider\u00e0 questi sviluppi in materia di privacy o riposizioner\u00e0 ancora una volta la frontiera giuridica?<\/p>\n\n\n\n\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prova Cookiebot gratuitamente per 14 giorni... o per sempre, se il tuo sito \u00e8 di piccole dimensioni. \u00c8 consentito preselezionare i cookie? 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